University Press Italiane per un’editoria accademica di qualità

Statuto

Costituzione e Denominazione
Art. 1. È costituita, la libera Associazione denominata “Coordinamento University Press Italiane” o “Coordinamento UPI”, d’ora in avanti “Coordinamento UPI”.
L’Associazione “Coordinamento UPI” è costituita con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Sede
Art. 2. L’Associazione “Coordinamento UPI” ha sede legale presso la sede sociale della University Press di cui è espressione il Presidente.
L’eventuale variazione della sede è deliberata dall’Assemblea.

Scopo
Art. 3. L’Associazione “Coordinamento UPI” ha per scopo lo studio e l’approfondimento delle tematiche connesse al posizionamento, alla funzione e alla promozione dell’editoria universitaria e di alta divulgazione scientifica.

Soci
Art. 4. Possono essere soci dell’Associazione “Coordinamento UPI” case editrici universitarie presenti o operanti in Italia che siano strutture interne alle Università italiane o straniere o Università che rilascino titoli aventi valore legale in Italia o titoli equivalenti, che hanno già istituito case editrici universitarie. Possono essere soci dell’Associazione anche case editrici che siano direttamente controllate e/o il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente e/o per tramite di società controllate, per almeno il 25%, da una Università italiana o straniera che rilasci titoli aventi valore legale in Italia o titoli equivalenti.

Art. 5. Ogni socio dell’Associazione “Coordinamento UPI” ha diritto: - al voto attivo e passivo nell’elezione delle cariche sociali; - a presentare proposte, in forma verbale e/o scritta al Presidente e al Consiglio Direttivo, da sottoporre all’Assemblea.

Condizioni di ammissione
Art. 6. La domanda di ammissione deve essere corredata da una relazione illustrativa sull’attività svolta e sui prodotti editoriali pubblicati e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione di riferimento. Deve inoltre indicare il nominativo della persona della casa editrice, delegata a rappresentarla a tutti gli effetti in seno all’Associazione “Coordinamento UPI”.

Art. 7. La domanda di ammissione all’Associazione “Coordinamento UPI” viene sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci che delibera con maggioranza assoluta e viene accolta contestualmente alla sottoscrizione del presente Statuto e al pagamento della quota associativa annuale.

Decadenza
Art. 8. I soci possono recedere dall’Associazione “Coordinamento UPI” in qualsiasi momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Presidente, che ne informerà l’Assemblea dei Soci. Qualora la dichiarazione di recesso pervenga dopo il 31 dicembre, il socio è tenuto comunque al pagamento della quota associativa dell’anno in corso.

Art. 9. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei Soci nei seguenti casi e modalità:
- a maggioranza degli aventi diritto per gravi atti contrari agli interessi e alle finalità dell’Associazione “Coordinamento UPI”;
- a maggioranza assoluta per mancato pagamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi e/o degli eventuali contributi straordinari o speciali pattuiti in seno all’Assemblea dei Soci per l’anno in cui si è verificato l’evento.

Organi
Art. 10. Sono organi dell’Associazione “Coordinamento UPI”:
- l’Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Tesoriere

Assemblea dei Soci
Art. 11. L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo dell’Associazione ed è costituito dalla totalità dei Soci rappresentati dai rispettivi delegati.

Art. 12. Compiti dell’Assemblea dei Soci sono:
- elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Tesoriere;
- approvazione delle modifiche di Statuto;
- deliberazione dell’entità della quota sociale annuale;
- approvazione dei Bilanci (Preventivo e Consuntivo) presentati dal Consiglio Direttivo;
- accettazione delle domande di ammissione all’Associazione (cfr. Art. 6);
- definizione delle linee d’indirizzo delle attività dell’Associazione.

Art. 13. L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto e in seconda convocazione se è presente un terzo più uno dei soci aventi diritto. Fanno eccezione le Assemblee elettive delle cariche sociali per le quali è richiesta la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto.

Art. 14. Ogni socio ha diritto ad un solo voto espresso attraverso il suo delegato.

Art. 15. L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente mediante e-mail almeno quindici giorni prima della data della riunione e dovrà contenere l’ordine del giorno.
Alla convocazione dovrà essere allegato il verbale della seduta precedente per l’approvazione. All’avvio dei lavori dell’Assemblea dei Soci il Presidente nomina il socio che assolverà le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 16. È considerata valida anche un’Assemblea organizzata ed effettuata in modalità telematica.

Presidente
Art. 17. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei Soci e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 18. Compiti del Presidente sono:
- detenere la firma sociale e rappresentare moralmente e legalmente l’Associazione “Coordinamento UPI” rispetto a soggetti terzi (pubblici e privati);
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- proporre all’Assemblea dei Soci le ammissioni e le esclusioni dei membri;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- custodire registri e documenti dell’Associazione “Coordinamento UPI” (Registro dei Soci, Registro dei verbali, atti di intese, materiali di lavoro etc.).

Art. 19. Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un secondo mandato.

Consiglio Direttivo
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da tre soci eletti dall’Assemblea dei Soci elettiva e dal Presidente che lo dirige e dura in carica un triennio.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle attività dell’Associazione;
- convalidare i Bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, per la cui convalida può ricorrere alla consulenza di esperti contabili.

Art. 23. In caso di dimissioni del Presidente gli altri membri del Consiglio Direttivo convocano l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Tesoriere
Art. 24. Il Tesoriere viene eletto in sede di Assemblea a maggioranza assoluta tra i soci che non abbiano altre cariche sociali e rimane in carica un triennio. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 25. Compiti del Tesoriere sono la predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo e la conservazione di tutti i documenti contabili.

Patrimonio dell’Associazione
Art. 26. Il Patrimonio dell’Associazione “Coordinamento UPI” è costituito dalle quote sociali annuali, dai contributi speciali e/o straordinari di soggetti terzi (pubblici o privati) e dai ricavi di eventuali iniziative assunte dall’Associazione.

Art. 27. L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi di bilancio vengono riportati nel Bilancio dell’esercizio successivo e non sono da ritenersi “utili” da distribuire tra i soci.

Modifiche Statutarie
Art. 28. Le modifiche al presente Statuto vengono approvate dall’Assemblea dei Soci debitamente convocata, con la maggioranza di due terzi. Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Scioglimento
Art. 29. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 del codice civile, dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.